ARTICOLO XXIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sara' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominera' un arbitro, ed i due arbitri cosi' nominati ne nomineranno un terzo, che fungera' da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sara' stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovra' contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui e' stata adottata e dovra' essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxxiv · fonte su Normattiva