Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 4 maggio 2016
