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All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-bis ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art10 · fonte su Normattiva