Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-bis ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art10 · fonte su Normattiva