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All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-bis ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
