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L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Il brevetto per nuova varieta' vegetale e' soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali. Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art13 · fonte su Normattiva