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L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Il brevetto per nuova varieta' vegetale e' soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali. Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art13 · fonte su Normattiva