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Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' aggiunto il seguente: "Art. 22-bis. - Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varieta' vegetale".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art14 · fonte su Normattiva