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Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' aggiunto il seguente: "Art. 22-bis. - Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varieta' vegetale". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
