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I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art15 · fonte su Normattiva