Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

[1]I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

1

Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato. Data a Roma, addi' 14 ottobre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art15 · fonte su Normattiva