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Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale". Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante".
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
