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Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale". Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art3 · fonte su Normattiva