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Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "La denominazione, deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova varieta' alla quale si riferisce e non puo' essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varieta'. Tale denominazione deve:

  • 1)risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
  • 2)essere identica a quella gia' registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novita' vegetali per designare la stessa varieta', salva la facolta' dell'Ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;
  • 3)essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varieta' vegetale o sulla identita' del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varieta' preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine". L'ultimo comma dello stesso articolo 5 e' sostituito dal seguente: "E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o altra simile indicazione, purche' la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art5 · fonte su Normattiva