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Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, puo' non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art7 · fonte su Normattiva