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Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, puo' non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
