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Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, puo' non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art7 · fonte su Normattiva