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L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "Per le domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione e' di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque puo' comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varieta' vegetale". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D. LGS. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art8 · fonte su Normattiva