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L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "Per le domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione e' di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque puo' comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varieta' vegetale".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art8 · fonte su Normattiva