Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 15 (Convenzione) — Organi dell'Unione
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Gli organi permanenti dall'Unione sono:
- a)il Consiglio;
- b)il Segretariato generale, denominato Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
