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1. Il Consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al consiglio ed un supplente. 2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti. 3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art16 · fonte su Normattiva