Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 16 (Convenzione) — Composizione del Consiglio: numero dei voti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999. Leggi il testo vigente →
1. Il Consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al consiglio ed un supplente. 2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti. 3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
