Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 25 (Convenzione) — Verifica dei conti
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La verifica dei conti dell'Unione e' assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
