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[1](Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame)

[2]1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

  • a)prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;
  • b)stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio gia' esistente;
  • c)assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati. 2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varieta' previsto dall'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari. 3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art30 · fonte su Normattiva