Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999. Leggi il testo vigente →

1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato. 2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto ("il primo Stato") puo' dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applichera' la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso ("il secondo Stato"). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo dei 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art34 · fonte su Normattiva