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1. Ogni Stato puo' dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o puo' informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica. 2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica puo', in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo I acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtu' di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale.
- b)Ogni notifica effettuata in virtu' del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
