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La presente Convenzione non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti in virtu' delle legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art39 · fonte su Normattiva