Nel caso che il battello da, pesca italiano non si attenga alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia,. In caso di recidiva, le competenti Autorita' jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza, del diritto di pesca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica italiana puo' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altro battello da pesca. Le Autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso alle Autorita' italiane le pene inflitte a carico dei battelli da pesca italiani, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art14 · fonte del testo