Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo. Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avra' ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite. Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applichera' lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorita' jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine piu' breve possibile.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
