In caso di grave violazione del presente Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo immediatamente. Sara' considerata come violazione grave, tra l'altro, l'impiego dei battelli da pesca per fini diversi dalla pesca e la loro invasione massiccia nelle zone non previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art16 · fonte del testo