I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art8 · fonte del testo