I battelli da pesca italiani avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera, diurna e notturna, come pure una copia del presente Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca nella quale il battello in questione ha diritto di pescare.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
