I battelli da pesca italiani avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera, diurna e notturna, come pure una copia del presente Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca nella quale il battello in questione ha diritto di pescare.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art9 · fonte del testo