I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca. Questa autorizzazione sara' redatta conforme al modello allegato A, di questo Accordo, di cui fa parte integrante. Il battello da pesca italiano puo' ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sara' inferiore a meta' di una stagione. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validita' del presente Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in cui le competenti autorita' jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Testo vigente dal 17 agosto 1959
