[1]Articolo III

[2]Il capitale della Societa' suindicata sara' di 300 milioni di Cruzeiros, di cui 100 milioni saranno sottoscritti e versati appena il presente accordo entrera' in vigore, nel modo precisato al seguente articolo IV. Degli altri 200 milioni di Cruzeiros saranno sottoscritti e versati, secondo le necessita' della Societa', 100 milioni entro 24 mesi dall'inizio delle sue operazioni ed altri 100 milioni entro 48 mesi da detto inizio. L'Ufficio italiano dei Cambi presso il quale il Governo italiano depositera' il controvalore in dollari, garantira' la sottoscrizione di tali 200 milioni di Cruzeiros. Il deposito suddetto sara' progressivamente ridotto in corrispondenza all'ammontare delle azioni che verranno sottoscritte.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artiii · fonte del testo