[1]Articolo V
[2]La suddetta somma di 100 milioni di Cruzeiros sara' depositata, appena entrato in vigore il presente Accordo, in un conto speciale presso il Banco do Brasil intestato al promotore o ai promotori (incorporador on incorporadores) della Societa', stessa, o a persona fisica o giuridica gradita ad entrambi i Governi, che possa legalmente rappresentare la Societa' in costituzione. Tale conto rimarra' vincolato al pagamento del capitale sottoscritto.
Testo vigente dal 26 agosto 1950
