[1]Articolo II

[2]Il Governo brasiliano e il Governo italiano si impegnano di comune accordo a facilitare l'immediata costituzione, lo sviluppo e le operazioni di una Compagnia (Societa' Anonimia Brasiliana) di Colonizzazione e di Immigrazione, che avra' il fine di promuovere e sostenere il lavoro di emigranti italiani in Brasile.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artii · fonte del testo