[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
[2]La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo I. (ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione")
[4]1. L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche:
- a)nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purche' pendenti davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente;
- b)nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente;
- c)in materia di grazia;
- d)in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa. 2. E' ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonche' per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
