[1]ACCORDO DI TRASPORTO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA.

[2]PREAMBOLO

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola d'ora in avanti chiamati "le Parti Contraenti", Riconoscendo l'importanza del trasporto aereo come mezzo per creare e mantenere l'amicizia, la comprensione e la cooperazione fra i popoli dei due Paesi, Desiderando perseguire lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo del trasporto aereo, Volendo concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi Paesi ed oltre, Poiche' e' desiderabile adottare in questi servizi i principi e le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, d'ora in avanti chiamata "la Convenzione", Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1. Definizioni

  • 1)Ai fini del presente Accordo e relativo Annesso:
  • a)il termine "Autorita' aeronautiche" significa nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, e nel caso della Repubblica popolare dell'Angola la Segreteria di Stato alle comunicazioni, o, in entrambi i casi, ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni di competenza delle suddette autorita';
  • b)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sulla Aviazione civile internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compreso qualsiasi annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli annessi alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 nella misura in cui tali annessi ed emendamenti sono stati accettati da entrambe le Parti contraenti;
  • c)il termine "territorio" avra' il significato riportato nell'articolo 2 della Convenzione;
  • d)i termini "Servizio aereo", "Servizio aereo internazionale", "Compagnia aerea" e "Scalo per fini non commerciali" avranno il significato specificato nei paragrafi a), b), c) e d) dell'articolo 96 della Convenzione;
  • e)il termine "Compagnia aerea designata" indichera' una Compagnia aerea che e' stata designata da una parte contraente allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo e che ha ottenuto l'autorizzazione operativa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 3 del presente accordo.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art1 · fonte su Normattiva