Designazione della Compagnia aerea
- 1)Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare una Compagnia aerea allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate. Questa designazione dovra' essere notificata per iscritto dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente.
- 2)La Parte contraente che ha ricevuto la notifica della designazione dovra', subordinatamente all'osservanza dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, rilasciare senza indugio le appropriate autorizzazioni operative alla Compagnia designata dall'altra Parte contraente.
- 3)Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'operazione di servizi aerei internazionali da tali autorita' conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione.
- 4)Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutarsi di rilasciare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2 di questo articolo oppure di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie all'esercizio da parte di una Compagnia designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale Compagnia aerea sono di pertinenza della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. Ciascuna Parte contraente si impegna a fornire tutti i documenti relativi a questa materia che potranno essere richiesti dall'altra Parte contraente.
- 5)Quando una Compagnia aerea designata e' stata autorizzata ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, essa puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare ciascun servizio concordato purche' per tale servizio sia in vigore una tariffa stabilita in armonia con quanto previsto all'articolo 8 del presente accordo.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
