1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' kazake che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
- b)Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle controllate delle societa' kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
- c)Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle societa' kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 34 e 85, la Repubblica del Kazakistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle societa' comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' e alle loro secondarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' e alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
