industriale 1. La cooperazione sara' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kazakistan per ristrutturare la propria industria, - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali; - lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la riconversione dell'industria bellica. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art45 · fonte su Normattiva