1. La Comunita' e la Repubblica del Kazakistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kazakistan. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kazakistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni segnatamente di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' segnatamente nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale. 4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica del Kazakistan e delle proce- dure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
