regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art60 · fonte su Normattiva