regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive organizzazioni regionali e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro fra l'altro di scambiare informazioni relative agli strumenti per incentivare lo sviluppo regionale.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art57 · fonte su Normattiva