[1]Transito dei cittadini

[2]Alle stesse condizioni indicate all'Articolo 1, lo Stato Richiesto puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all'altro Stato da un Stato terzo, in conformita' con le disposizioni della Convenzione Europea di Estradizione, sempre che a cio' non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-13-dicembre-1957-art2 · fonte su Normattiva