[1]Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione

[2]La Repubblica italiana e il Montenegro, desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza; precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Oggetto

[5]1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare:

  • a)la ricerca e l'identificazione di persone;
  • b)la notifica di atti e documenti' relativi a procedimenti penali;
  • c)la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
  • d)l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
  • e)l'espletamento e la trasmissione di perizie;
  • f)l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
  • g)l'assunzione di interrogatori;
  • h)il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
  • i)l'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi e cose;
  • l)l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
  • m)la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
  • n)la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  • o)lo scambio di informazioni in materia di diritto;
  • p)qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-20-aprile-1959-art1 · fonte su Normattiva