[1]Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione
[2]La Repubblica italiana e il Montenegro, desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza; precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Oggetto
[5]1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare:
- a)la ricerca e l'identificazione di persone;
- b)la notifica di atti e documenti' relativi a procedimenti penali;
- c)la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
- d)l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- e)l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- f)l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- g)l'assunzione di interrogatori;
- h)il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- i)l'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi e cose;
- l)l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- m)la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- n)la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- o)lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- p)qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
Testo vigente dal 18 maggio 2015
