[1]Allegato

[2]Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

[3]La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilita' di estradizione e transito dei propri cittadini; tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori; considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

[5]Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'estradizione e' consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-europea-del-13-dicembre--art1 · fonte su Normattiva