Art. 1 (Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957)
[1]Allegato
[2]Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.
[3]La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilita' di estradizione e transito dei propri cittadini; tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori; considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue:
[4]ARTICOLO 1 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI
[5]Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'estradizione e' consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.
Testo vigente dal 11 febbraio 2019
