[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti); allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria; precisando che il presente accordo e' diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

[4]Oggetto

[5]1. La Parti Contraenti, in conformita' al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito «Convenzione europea»), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare:

  • a)la localizzazione e identificazione di persone;
  • b)la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
  • c)la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorita' della Parte Richiedente;
  • d)l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
  • e)l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
  • f)l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
  • g)l'assunzione di interrogatori degli imputati;
  • h)il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attivita' processuali;
  • i)l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
  • j)l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
  • k)la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
  • l)la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  • m)lo scambio di informazioni in materia di diritto;
  • n)qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

Testo vigente dal 16 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;149~accordo-art1 · fonte su Normattiva