[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti); allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria; precisando che il presente accordo e' diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Oggetto
[5]1. La Parti Contraenti, in conformita' al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito «Convenzione europea»), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare:
- a)la localizzazione e identificazione di persone;
- b)la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c)la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorita' della Parte Richiedente;
- d)l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
- e)l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- f)l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- g)l'assunzione di interrogatori degli imputati;
- h)il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attivita' processuali;
- i)l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
- j)l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- k)la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l)la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- m)lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- n)qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
Testo vigente dal 16 ottobre 2024
