[1]Articolo XIV
[2]Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fissera'. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sara' posta in liberta'. Tale rilascio tuttavia non impedira' alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
