[1]Articolo XIV

[2]Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fissera'. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sara' posta in liberta'. Tale rilascio tuttavia non impedira' alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxiv · fonte su Normattiva