[1]Articolo XV

[2]La persona estradata a norma del presente trattato non puo' essere detenuta, giudicata o punita nel territorio della Parte richiedente per un reato diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata dalla stessa Parte ad un terzo Stato, salvo che:

  • 1)la persona abbia lasciato il territorio della Parte richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia poi fatto ritorno volontariamente;
  • 2)la persona non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui e' stata libera di lasciarlo; o
  • 3)la Parte richiesta abbia acconsentito alla detenzione, al giudizio ed alla punizione della persona estradata per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, ovvero alla sua estradizione ad un terzo Stato. Le presenti clausole non sono applicabili ai reati commessi dopo l'estradizione.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxv · fonte su Normattiva