[1]Articolo XX
[2]Le spese relative alla traduzione dei documenti ed al trasporto della persona richiesta sono a carico della Parte richiedente. I pubblici ufficiali competenti degli Stati Uniti rappresenteranno l'Italia con tutti i mezzi legali a loro disposizione davanti alle proprie autorita' giudiziari e reciprocamente l'Italia si impegna a far valere gli interessi degli Stati Uniti con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento. Nessuna richiesta di rimborso di spese sostenute per l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e la consegna della persona richiesta a norma del presente trattato sara' avanzata dalla Parte richiesta nei confronti della Parte richiedente.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
