[1]Articolo XXI

[2]Il presente trattato si applica ai reati di cui all'articolo II commessi sia prima che dopo la data di entrata in vigore del trattato stesso; tuttavia l'estradizione non puo' essere concessa per un reato che sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente trattato e che non costituiva reato, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, al momento in cui fu commesso.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxxi · fonte su Normattiva