[1]Articolo XXI
[2]Il presente trattato si applica ai reati di cui all'articolo II commessi sia prima che dopo la data di entrata in vigore del trattato stesso; tuttavia l'estradizione non puo' essere concessa per un reato che sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente trattato e che non costituiva reato, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, al momento in cui fu commesso.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
