[1]ARTICOLO XXI. (Spese)

[2]La Parte richiedente paghera' le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla citta' dove essa e' trattenuta nella Parte richiedente. La Parte richiesta paghera' qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo XIX sara' a carico della Parte richiedente. La Parte richiesta non presentera' alcuna domanda di rimborso alla Parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente Trattato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Testo vigente dal 4 luglio 1996

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